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Vantaggi per le Pubbliche Amminstrazioni

SI LAVORA CON: LA COOPERAZIONE B COME ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

Il carattere distintivo delle cooperative sociali di tipo B è il si lavora con (quello delle cooperative di tipo A è il si lavora per): in queste cooperative di produzione lavoro lo scambio mutualistico con la base sociale avviene attraverso lo strumento lavorativo. Il bisogno primario a cui rispondono è infatti la necessità di lavoro delle socie e dei soci lavoratori, che per oltre il 30% sono riconosciuti come persone svantaggiate. Da qui la nascita del valore sociale della cooperazione di inserimento lavorativo. 

Trasformare persone precedentemente in carico ai servizi sociali in lavoratori e contribuenti, affidando servizi essenziali per le comunità alle cooperative di inserimento lavorativo, rappresenta un ottimo esempio di economia circolare, in cui le risorse della collettività vengono investite per produrre nuove risorse, riducendo i costi interni del sistema sociale.  

La cooperazione d’inserimento lavorativo è l’unica forma d’impresa con una finalità sociale capace di generare attraverso l’inserimento lavorativo 3 benefici che determinano importanti ricadute sull’intero tessuto socialeil recupero di soggetti svantaggiati attraverso il lavoroil rafforzamento del capitale sociale del territoriola capacità di generare politiche attive che qualificano la spesa pubblica. 

LA RELAZIONE TRA COOPERATIVE E P.A.: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Il nostro ordinamento giuridico prevede il sostegno in favore di questa particolare forma di impresa in ragione della sua peculiarità, delle finalità della sua attività e dell’impatto generato sulla comunità, attraverso la Legge 381/1991. L'articolo 5 prevede per le cooperative sociali di tipo B unregime agevolato per lastipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni. Il 1° comma dell'articolo stabilisce che gli Enti Pubblici di qualsiasi tipo (…) possono stipulare convenzioni con le cooperative di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 1 (cioè quelle la cui attività è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativiil cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici ed essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, riconosciute come tali dall'art. 4, comma 1°, della stessa legge. L’art.9, comma 1, inoltre stabilisce la necessità per le Regioni di avere un Albo per le cooperative sociali. 

Inoltre l’art. 112 del DLgs 50/’16, recependo gli articoli 20 della direttiva 2014/24/UE, 38 della direttiva 2014/25/UE e 24 della direttiva 2014/23/UE, prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di riservare la partecipazione a procedure di gara e l’esecuzione di un contratto a favore di determinate tipologie di operatori economici, tra cui quelli che impiegano soggetti appartenenti a categorie socialmente svantaggiate e le organizzazioni no-profitil cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

A questi strumenti normativi si affianca in Emilia Romagna la Legge Regionale n.12 del 17 luglio 2014NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, che all’art. 11, prevede che gli enti e le amministrazioni locali destinino una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi a contratti finalizzati a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate o in condizioni di fragilità, cioè che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoriaA questa legge si è aggiunta poi la L.R. 14/2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”. 

MISURAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE – IL METODO VALORIS DI AICCON 

Le cooperative sociali sono imprese per loro natura inclusive che producono al contempo valore economico e valore sociale, garantendo alle comunità sia crescita economica che sviluppo umano. In esse la dimensione comunitaria è protagonista di un’innovazione che dà vita a nuove forme di produzione del valore. 

Per calcolare gli effetti economici innescati dagli inserimenti lavorativi, i ricercatori di Aiccon, in collaborazione con il Centro Studi Socialis, hanno fatto ricorso al metodo di valutazione “VALORIS” che si basa sull’analisi costi-benefici. Si è così scoperto che, a fronte di “costi” per la collettività dovuti a esenzioni fiscali e contributi pubblici, l’inserimento nel lavoro di persone con difficoltà certificate genera benefici economici ben maggiori in termini di imposte sui redditi versate dai lavoratori svantaggiati, IVA prodotta e spese pubbliche evitate grazie al miglioramento delle condizioni di vita di queste persone. 

ALTRI RIFERIMENTI NORMATVI 

La Legge 8 novembre 2000. n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i., agli art. 1 e 5 prevede che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano e agevolino il ruolo del Terzo Settore e promuovendo azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti che vi operano.  

La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i. all’art. 3 comprende tra i principi e le finalità in base ai quali deve realizzarsi il sistema integrato dei servizi sociali la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro. 

Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con delibera n. 120 del 12 luglio 2017, ricomprende tra gli obiettivi strategici trasversali la lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà, focalizzando in particolare la necessità di rispondere alle esigenze e alle domande di chi rischia di rimanere tagliato fuori dal mercato del lavoro e dalla società attiva. 

Il Piano strategico “il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22/2013, risultato di un processo partecipativo e collaborativo che ha visto coinvolti tutti gli stakeholders, ha come obiettivo strategico generale la costruzione di un “Patto Fondativo di e con la comunità” nella convinzione che solo attraverso un’effettiva sinergia tra servizi pubblici professionali, partnership con il privato sociale e corresponsabilità sociale dei cittadini sia possibile sviluppare sul territorio coesione sociale, inclusione, prevenzione del disagio e promozione diffusa del benessere. 

Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” ribadisce all’art.55 che le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.